Strutture ricettive extralberghiere in Italia: le novità legislative

In questo blog mi ero riproposta di parlare della Svizzera ma visto l’interesse suscitato da un post sulle strutture ricettive in Italia, riprendo  questo tema per riportare il testo del decreto legislativo emanato qualche mese fa dal governo.

Ne riporto alcuni stralci:

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2 (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

1. L’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;

b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio.

Questi commi spiegano il perchè di un intervento statale sul turismo, che come ho più volte ribadito, è di competenza legislativa delle Regioni, che dovranno quindi recepire queste norme ed emanare leggi regionali per l’applicazione delle stesse. Non è detto che lo facciano celermente ed integralmente.

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

Solo quelle potranno avere incentivi e finanziamenti…

e veniamo al riordino con la specifica delle strutture ricettive alberghiere/paralberghiere ed extralberghiere

ART. 8 (Classificazione)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:

a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;

b) strutture ricettive extralberghiere;

c) strutture ricettive all’aperto;

d) strutture ricettive di mero supporto.

2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

3. E’ fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria

ART. 9 (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

a) gli alberghi;

b) i motels;

c) i villaggi-albergo;

d) le residenze turistico alberghiere;

e) gli alberghi diffusi;

f) le residenze d’epoca alberghiere;

g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;

h) le residenze della salute – beauty farm;

i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.

8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

questa è una novità, il dibattito era aperto da tempo si distinguono infine  i B&B in forma imprenditoriale da quelli che non lo sono, con i pro e i contro del caso…

ART. 1 (Classificazione standard qualitativi)    Hic sunt leones… 

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche …, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l’insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendoconto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati criteri e le modalità per l’attuazione del sistema di rating.

ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, …  sono strutture ricettive extralberghiere:

a) gli esercizi di affittacamere;

b) le attività ricettive a conduzione familiare – bed and breakfast;

c) le case per ferie;

d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

e) le strutture ricettive – residence;

f) gli ostelli per la gioventù;

g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;

h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;

i) attività ricettive in residenze rurali;

l) le foresterie per turisti;

m) i centri soggiorno studi;

n) le residenze d’epoca extralberghiere;

o) i rifugi escursionistici;

p) i rifugi alpini;

q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti

categorie.

2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari

Qui non viene specificato se sono o meno strutture ricettive imprenditoriali … né del numero delle camere ammesse

3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

9. Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

16. I requisiti minimi per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all’articolo 15, comma 1.

ART. 16 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive)

1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 17 – (Sportello)  qualcuno li ha visti? 

in fondo, ma proprio in fondo ho trovato questo articolo che mi sembra interessante…

ART. 53 – (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)

1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

Ora teniamo d’occhio le Regioni e i Comuni per capire come vengono applicate queste disposizioni

Pubblicato da

Rita

Consulente turistica italiana e travel designer. Dopo un'esperienza di quattro anni in Svizzera Romanda sono rientrata felicemente in Italia, vivo e lavoro tra Milano e il Lago Maggiore da sempre con la mia amica Giulia. Sono specializzata in turismo d'affari, turismo culturale e naturalistico. Turismo sostenibile ed esperienziale, marketing turistico. Ho scritto a quattro mani un manuale sul Bed and Breakfast e altri due sulla promozione e commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere e sulla gestione degli Afitti Brevi/Short Lets. Mi occupo anche di formazione per operatori in ambito turistico.

10 pensieri su “Strutture ricettive extralberghiere in Italia: le novità legislative”

  1. Gentile Rita,
    la ringrazio per il servizio e le competenze messe a disposizione.
    Sto considerando l’ipotesi (tutt’altro che remota) di aprire un B&B in un incantevole e pregiatissimo angolo, un borgo medievale, delle Marche. Il luogo, da anni disabitato e non frequentato (da cui qualche ammaloramento -non grave ma di anno in anno sempre più esteso- di parti della struttura e una situazione di incuria del terreno circostante di proprietà) ha già lavorato in passato come B&B ed ha tutti i requisiti necessari richiesti dalla normativa vigente per riprendere l’attività. La proprietà (un amico), piuttosto che vedere la proprietà sempre più dequalificarsi e deteriorarsi e in animo di favorire anche una mia svolta epocale della vita (attualmente abito a Milano), ha accolto in agosto la mia proposta di gestirlo e curarlo a canone praticamente gratuito, purchè io ne garantisca la manutenzione ordinaria e straordinaria. Detto questo (necessario per inquadrare la rituazione) vengo alle domande:
    – che tipo di contratto mi consiglierebbe affinchè la mia attività e presenza possa essere tutelata da qualsiasi “incidente di percorso” nel tempo? (l’idea sarebbe di arrivare ad acquistare la struttura)
    – avendo io già una Partita IVA (sono un artista -attore, regista, performer-) e non potendone fare a meno per poter continuare la mia attività, posso accedere lo stesso ai contributi europei e regionali a fondo perso?
    – dal testo di legge non mi è ancora chiaro se è possibile gestire il B&B come attività imprenditoriale (e quindi essere considerato impresa) oppure no.
    La ringrazio per l’attenzione e, sperando di poterla avere presto mia gradita ospite, la saluto.
    Sergio.

    "Mi piace"

    1. Gentile Sergio,
      le rispondo, per quello che posso, in quanto il suo caso è abbastanza particolare ma rispecchia questioni generali.
      Infatti vorrei specificare che non fornisco in questa sede fornire consulenze ad hoc gratuite, altrimenti che consulente sarei? 🙂
      Inoltre non conosco tutte le normative regionali e i loro aggiornaemtni quindi qualche sforzo fatelo pure voi, miei graditi lettori!
      Veniamo allora al punto:
      – il testo di legge, che dovrà essere recepito da tutte le regioni, stabilisce che per il Bed and Breakfast ci siano due possibilità, gestione imprenditoriale e non imprenditoriale;
      – la gestione imprenditoriale pressupone una Partita IVA specifica (varie forme imprenditoriali) con tutti gli annessi e connnessi ma con il beneficio di poter usufruire dei finanziamenti, di solito preclusi ai B&B a gestione non imprenditoriale, salvo stanziamenti specifici a livello regionale;
      – per quanto riguarda i suoi accordi con la proprietà le consiglio di contattare un legale perchè la questione è piuttosto delicata, non voglio certo generalizzare ma proprio nelle Marche ho avuto una brutta esperienza nonostante il clima “amichevole” da “stretta di mano e basta”.
      Per finire immagino che per gestire il B&B lei abbia compiuto tutti i passi necessari presso il Comune al quale avrà dichiarato la sua posizione circa il titolo di possesso dell’immobile, cioè l’affitto anche se simbolico.
      Cordialmente.
      Rita

      "Mi piace"

  2. Gentilissima Rita,
    grazie per le preziose informazioni. Vorrei aprire casa a ospiti esterni facendo affitti brevi, i cosiddetti short lets.
    E’ comunque molto difficile avere le idee chiare in materia, la provincia di Monza e Brianza uff turismo non sa nulla di short lets (forse pensano sia qualcosa che si mangia! 🙂 E solitamente meno sanno e più si attaccano a leggi inesistenti o che non hanno nulla a che vedere con l’argomento inventandosi obblighi che non sono affatto previsti per gli short lets.
    Vedo che la legislazione a cui fai riferimento anche per gli short lets è relativa al Trentino Alto Adige, vorrei sapere per quanto riguarda la regione Lombardia e in particolare in Brianza se anche qui si può far riferimento alle locazione turistica e se non è necessario:
    -comunicare le presenze alla questura sotto i 30 giorni di presenza
    -tenere un registro degli ospiti
    -fare ricevute (qualora servissero documenti all’ospite per scaricare il costo del soggiorno?)
    -fare una dichiarazione di inizio attività al proprio Comune
    – dichiarare le entrate se non superano i famosi 5000 € all’anno netti
    – se deve essere un’attività saltuaria (cosa vuol dire?)

    E dulcis in fundo se qualcuno avesse qualcosa da obiettare in Lombardia qual’è la legge che bisogna sbattergli sul muso per tutelarsi, visto che oggi bisogna tutelarsi dagli pseudo legislatori?

    Le anticipo un grande ringraziamento e sono sicuro che queste informazioni che lei saprà senz’altro comunicare su questo suo blog specializzato faranno piacere a tante persone che fanno fatica a capirci qualcosa.

    Mattia

    "Mi piace"

    1. Caro Mattia,
      grazie per lìinteressamento.
      Credo di avere già risposto ampiamente a queste tue domande nei vari post. Dovresti guardare meglio tutte le risposte anche ai post più vecchi.
      Cordialmente
      Rita

      "Mi piace"

  3. gentile signora Rita, siamo un condominio che ha nel regolamento del 1930 il divieto di attività di affittacamere sia mobigliate che non. oggi il divieto si intenderebbe anche esteso a tutte le attività extralberghiere. a chi dobbiamo rivolgeRCI? basta la maggiornazer deliberare contro la casa vacanze?

    "Mi piace"

    1. Gentile Maria,
      temo di non esser inngrado di rispondere in quanto le variabili sono diverse:
      1) bisogna capire se nella sua regione l’attività di affittacamere è considerata di tipo imprenditoriale o no e in ogni caso questa tipologia non è ammessa.
      2) le camere non mobiliate si prestano ad essere assimilate ad una locazione normale, significa che nel condominio tutti sono proprietari e nessuno in affitto?
      3) il divieto potrebbe essere esteso alle attività similari all’affittacamere, la casa vacanze lo è nella sua regione.
      Io consiglio per prima cosa di parlare con l’amministratore e spiegare meglio che cosa desidera fare e in seconda battuta parlare con un legale.
      Cordialmente.

      "Mi piace"

  4. Siamo un piccolo B&B a conduzione totalmente familiare, solo una stanza tripla. Mi hanno telefonato dalla SIAE dicendo che devo pagare anche un canone SIAE oltre che al Canone Speciale RAI, che pago.
    Volevo un po’ sapere la legislazione in merito. Non sono convinto di dover pagare perché non ho filodiffusione o radio, solo una piccola televisione. Potrei avere una delucidazione in merito. Siamo a Piano di Sorrento, Napoli quindi Regione Campania. Grazie

    "Mi piace"

    1. Gentile Maria Grazie,
      ti confermo che purtroppo se già paghi il canone speciale Rai devi pagare anche la Siae, si tratta di una incombenza a livello nazionale.
      La soluzione è di rimuovere TV e radio dalla zone destinate al pubblico.

      "Mi piace"

  5. Salve vorrei sapere se posso destinare un immobile a destinazione d’uso commerciale (negozio con serranda su strada)che però ho adibito ad abitazione di lusso per affitti a breve termine
    Grazie

    "Mi piace"

    1. Ciao Francesca,
      bisognerebbe sapere in quale regione si trova l’immobile e se ci sono dei vincoli specifici. La logica dovrebbe essere che i requisiti strutturali, degli impianti a norma ecc. non siano inferiori a quelli di civile abitazione.
      Saluti.

      "Mi piace"

Lascia un commento